Si riportano qui di seguito le scadenze di pagamento dei modelli dichiarativi relativi al’anno d’imposta 2016:

  • 730/2017: 30 Giugno 2017
  • UNICO/2017: Prima scadenza 30 Giugno 2017, in alternativa è possibile effettuare il primo versamento al 31 luglio 2017 usufruendo di un tasso di dilazione dello 0,4%

 

In merito alla comunicazione in oggetto, lo Studio, richiamando il contenuto della circolare n.1/2017, ricorda a tutti i propri clienti di:

Fare attenzione al termine entro cui devono essere forniti presso lo studio, i documenti necessari per la predisposizione della comunicazione.

 

 

Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi?

 

Sono obbligati alla presentazione di UNICO 2017 i contribuenti che:

  • hanno posseduto nell’anno 2016 redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi diversi non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiario.
  • non hanno risieduto in Italia nel corso del 2016;
  • hanno percepito nel 2016 redditi di lavoro dipendente pagati da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto;
  • devono presentare dichiarazioni IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
  • hanno cessato il rapporto di Lavoro a contratto a tempo indeterminato.

 

Altresì, devono presentare UNICO 2017 i contribuenti che nell’anno d’imposta 2016 hanno avuto:

  • la proprietà, la titolarietà o altro diritto reale su immobili situati all’estero o il possesso di attività finanziarie all’estero ai fini del calcolo IVIE e IVAFE;
  • plusvalenze finanziarie;
  • investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

 

Chi è esente?

 

Confermati, come ogni anno i soggetti che, ai sensi del TUIR sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in oggetto, ovvero i contribuenti che nel corso dell’anno, hanno posseduto:

  • solo redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
  • solo redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
  • solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
  • reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 8.000 euro, se deriva da reddito di lavoro dipendente per un periodo non inferiore a 365 giorni;
  • reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.500 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni + altre tipologie di reddito, + 185,92 euro per i redditi di terreni. Tale soglia potrebbe aumentare a 7.750 euro per effetto della Nuova Manovra;
  • reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.750 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, e un’età non inferiore a 75 anni. Tale soglia di esenzione IRPEF nel 2016 o 2017 potrebbe aumentare a 8mila per effetto della Legge di Stabilità 2016;
  • reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 4.800 euro, se redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • solo redditi derivati da terreni e/o fabbricati: se non superiore a 500 euro;
  • solo redditi esenti: come rendite Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito con esclusione dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, fino all’importo di 7.500 euro;
  • solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: come per esempio i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali;
  • solo redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato;
Rag. Paola Micaelli
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