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Regime Forfettario
Con la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) è stato introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario destinato sia alle persone fisiche esercenti attività d’impresa che di lavoro autonomo, purchè rispettino determinati requisiti.
Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati a decorrere dal 2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti e nello specifico:
- a / il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
- b / il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- c / il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).
Quindi dal 2016 il nuovo regime forfettario è diventato l’unico regime agevolato che potrà essere utilizzato sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività che dai soggetti già in attività, previa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ad eccezione di coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei nuovi minimi i quali possono continuare ad applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza naturale (il completamento del quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età), fermo restando la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario, valutandone l’eventuale convenienza.
Proprio perché aperto a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, la norma ha introdotto numerosi requisiti per l’accesso e la permanenza negli esercizi successivi che vanno verificati nell’anno precedente a quello di adozione del regime agevolato (quindi per chi intende usufruirne dal 2017 i requisiti vanno verificati sui dati del 2016); in caso di inizio attività l’accesso al regime va effettuato presumendo il possesso dei requisiti di legge.
Andiamo ora a vedere requisiti di ingresso al regime e cause di esclusione.
1 / Il Limite dei ricavi e compensi
Per accedere al regime agevolato i ricavi o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non devono essere superiori ai limiti stabiliti per il codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata.
Si noti bene poi che si parla di ricavi o compensi, e non di reddito, in quanto come vedremo le spese sostenute non avranno rilevanza nel nuovo regime.
2 / Spese per lavoratori dipendenti e collaboratori
Per accedere al regime forfettario non devono esser state sostenute spese superiori ad € 5.000 lordi per:
• lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs n. 276/2003);
• lavoro dipendente, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (borse di studio o addestramento professionale);
• utili da partecipazione erogati agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53, co.2, lettera c),del Tuir);
• prestazioni di lavoro erogate all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del Tuir).
3 / Acquisto di beni strumentali
Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non deve superare € 20.000. Pertanto, per coloro che dovranno accedere al nuovo regime forfetario dal 2017 si dovrà verificare che “lo stock” di beni strumentali detenuti alla fine dell’esercizio antecedente a quello di entrata (quindi al 31/12/2016) non sia superiore ad € 20.000; nel calcolo si dovrà comunque tenere in considerazione che:
• per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente;
• per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir;
• i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%.
Non saranno rilevanti invece nel calcolo:
• beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46;
• beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
• taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo (C.M. n. 6/E/2015).
4 / Cause d’esclusione dal nuovo regime forfettario
Sono previste infine alcune specifiche situazioni al ricorrere delle quali è precluso l’accesso al regime forfettario, ovvero per:
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza di cui all’articolo 116 del Tuir.
Da mettere in evidenza che queste cause di esclusione vanno verificate nell’anno di applicazione del regime e non nell’ anno precedente, quindi ad esempio: se un soggetto applicava nel corso del 2016 un regime speciale iva o era socio di una srl trasparente potrà comunque avvalersi del nuovo regime forfettario dal 2017 se dal 01/01/2017 non applichi più il regime speciale iva o se abbia ceduto, entro il 31/12/2016, la partecipazione; - Infine non possono accedere al regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 (compreso il reddito da pensione) del Tuir, eccedenti l’importo di euro 30.000. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. In merito a tale causa ostativa al regime, introdotta dall’articolo 1 comma 111, L. 208/2015, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
_ coloro che intendono applicare il regime agevolato non devono aver percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro;
_ il limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, “in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia”, o non si sia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre.
Ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, quindi se il lavoro è cessato nell’anno di applicazione del regime, la condizione va comunque verificata.
5 / Novità
Rispetto a quanto previsto per il regime dei minimi, per il regime in esame non costituisce causa ostativa l’effettuazione di operazioni con l’estero (in particolare, esportazioni ed operazioni assimilate). I contribuenti forfettari applicano alle importazioni / esportazioni / operazioni ad esse assimilate le disposizioni contenute nel DPR n. 633/72, salvo l’impossibilità di acquistare beni / servizi senza applicazione dell’IVA con utilizzo del plafond.
La Legge n. 225/2016, di conversione al D.L. 193/2016, “Decreto collegato alla Finanziaria 2017” ha introdotto una nuova limitazione per l’applicazione del regime forfetario per i contribuenti che svolgono operazioni con l’estero.
Viene previsto infatti che le cessioni all’esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. n. 633/72, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabilite dal MEF con un Decreto, che dovrà essere emanato entro il 2.3.2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).
Dott.ssa Vittoria Conidi
Pisa, 6 Novembre
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