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IRAP un’imposta non per tutti
Con l’ordinanza n. 29863 del 13 dicembre scorso la Cassazione ha affermato che: “se la struttura organizzativa di supporto è riferibile o meno ad altrui responsabilità e interesse, … , l’attore non deve l’IRAP”.
È stato accolto con rinvio il ricorso del contribuente, in quanto le motivazioni dei giudici di primo e secondo grado, che avevano sostenuto l’Amministrazione finanziaria, sono state definite “insufficienti e incongrue”. I giudici della Commissione tributaria regionale non hanno infatti dato prova se il soggetto, negli anni oggetto del provvedimento, fosse o meno responsabile dell’organizzazione.
In questo scenario allora possiamo affermare che, affinché esista un’attività autonoma organizzata, sono necessari due presupposti:
- che il responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali sufficienti, dunque superiori al minimo, indispensabili per l’esercizio dell’attività. Oppure che impieghi, in modo continuativo, lavoro altrui.
- che il responsabile dell’organizzazione non sia in strutture organizzative dicibili ad altrui responsabilità.
Con l’ordinanza, inoltre, si è messo in evidenza che, per essere sottoposti al tributo IRAP, non sono importanti i compensi corrisposti a terzi per attività estranee a quelle oggetto dell’arte o della professione, così come è irrilevante l’entità dei compensi percepiti dal contribuente.
Si ricorda che sono stati definiti secondo la Cassazione irrilevanti, nel corso degli anni, anche:
- il possesso di un portafoglio clienti proprio (Cass. 6371/2009)
- la capacità di ottenere credito (Cass. 6467/2010)
- l’età e la specializzazione avanzata (Cass. 19515/2009)
- l’insostituibilità del contributo del titolare per ragioni giuridiche (Cass. 6471/2010).
Pisa, 15 dicembre 2017
Dott. Giuliano Depresbiteris
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