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Il reclamo mediazione, una chance da non sottovalutare
A partire dal 2018, l’istituto del reclamo-mediazione è applicabile alle controversie il cui valore non supera i 50mila euro (da intendersi al netto degli interessi e sanzioni irrogate relativamente ad ogni atto), che riguardano sia gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 1 gennaio 2018, che i rifiuti taciti a istanze di rimborso presentate dal contribuente.
A differenza di quanto accedeva precedentemente, ora il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
L’ufficio che procede all’istruttoria del reclamo-mediazione presentato dal contribuente, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione del contribuente, ne formula una propria.
In caso di accordo, le sanzioni sono riducibili al 35 per cento e l’importo derivante dall’accordo dovrà essere versato (interamente o in alternativa limitatamente alla prima delle rate accordate) entro venti giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
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