Quest’anno siamo chiamati a pagare il saldo Imu e Tasi entro il prossimo 18 Dicembre 2017 in quanto la scadenza naturale del 16 dicembre cade di sabato.

 

Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

 

L’abitazione principale, ossia l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, è esente dal pagamento dell’Imu e della Tasi ad eccezione delle unità immobiliare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione.

 

Sono esenti anche le pertinenze dell’abitazione principale ma solo se classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

 

Sono “equiparate” per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (M. 22/04/2008);
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Il Comune, inoltre, ha la “facoltà” di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

In quali casi sono previste riduzioni IMU?

 

Sono previste riduzioni nei seguenti casi:

  • comodati gratuiti a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) ;
  • immobili concessi in locazione: i comuni possono deliberare aliquote ridotte fino al 4% ed un abbattimento del 25% dell’imposta bei casi di canoni concordati;
  • Le dimore storiche ed inagibili scontano una riduzione dell’imponibile del 50%

I terreni agricoli restano esclusi solo se posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli nonché i terreni ubicati in zone montane.

Per calcolare il giusto importo da pagare è importante considerare eventuali modifiche degli immobili intervenute nel corso dell’anno, sia nel caso di nuovi acquisti o vendite ma anche variazioni nell’utilizzo degli stessi ad esempio da immobile locato a immobile a disposizione ecc..

Per i comuni in cui è stata deliberata, la TASI è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante.

I due soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante deve corrispondere l’imposta nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte è a carico del titolare del titolare del diritto reale. In caso di mancata previsione della percentuale di ripartizione dell’imposta tra i due soggetti, la TASI è dovuta dal titolare del diritto reale nella misura del 90% e dall’occupante nella misura del 10%.

Rag. Paola Micaelli
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