Alla luce della circolare 13E/2018 pubblicata il 2 luglio dall’Agenzia delle Entrate,

Lo studio tiene ad informare i propri clienti che ricorrono all’utilizzo delle Schede Carburante,

che sebbene sia stato disposto il rinvio della fatturazione elettronica, relativamente agli acquisti di carburante, alla data del 1 gennaio 2019,

non è stato parimenti rinviato l’obbligo di pagare con strumenti di pagamento che garantiscano la tracciabilità (es. bancomat, carta di credito, bonifico, ecc…).

Obbligo che decorre dunque dal 1 luglio 2018 e la cui inosservanza comporta indetraibilità dell’IVA e indeducibilità del costo.

Il consiglio è dunque quello di allegare ad ogni scheda carburante la prova degli avvenuti pagamenti in forma elettronica (copia estratto conto corrente o della carta di credito con evidenziazione dei movimenti), al fine di evitare possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Solo a titolo di completezza si ricorda altresì che il medesimo obbligo è previsto, sempre a far data dal primo luglio 2018, per i pagamenti disposti in favore dei propri dipendenti.

 

Cordiali Saluti

Lo Studio

Dott. Francesco Galassi

DOTTORE COMMERCIALISTA & REVISORE LEGALE Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa n. 824 sez. A. Si occupa principalmente di Consulenza Bancaria, Contabile e Fiscale, Valutazione Aziendale, Analisi Strategica e Gestione Crisi.

No Comments

Leave a Comment

* Il consenso è obbligatorio ai fini del Reg. UE 2016/679 (GDPR)

*

Accetto

nove + 13 =