INTERVENTI EDILIZI E TECNOLOGICI CHE COMPORTANO RISPARMIO ENERGETICO E/O UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA AMMESSI ALLE DETRAZIONI FISCALI DEL 50% AI SENSI DELL’ART.16.BIS DEL DPR 917/86 (TUIR) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

La legge di bilancio 205/2017 ha istituito un nuovo adempimento che prevede la comunicazione all’ENEA delle opere di recupero edilizio che possono generare risparmio energetico anche se ricadenti nel perimetro delle detrazioni fiscali al 50% i cui lavori sono ultimati a partire dal 1 gennaio 2018.

Bisogna dunque prestare la massima attenzione perché  contrariamente a quanto avveniva prima dunque, non saranno solo gli interventi qualificati come “risparmio energetico” che dovranno essere comunicati, ma ogni tipo di lavoro che comporti di fatto un miglioramento energetico.

massima attenzione dunque, comunicazione enea obbligatoria in presenza di risparmio energetico effettivo.

 

I tempi per la comunicazione sono di 90 giorni decorrenti dalla fine dei lavori, ma poiché il portale enea è attivo solamente dal 21 Novembre 2018 tutti coloro che hanno terminato i lavori nel corso del 2018 per il periodo 1 gennaio – 21 novembre ) avranno tempo fino al 21 febbraio 2019 (90 giorni dal 21 novembre 2018), per quelli finiti dal 22 novembre 2018 in poi si contano di volta in volta i 90 giorni.

Gli interventi che rientrano nell’obbligo della comunicazione riguardano i così detti lavori di risparmio energetico “generici” quali ad esempio; coibentazione di pareti, sostituzione di infissi, installazione di collettori solari, generatori di calore, elettrodomestici collegati ai recuperi edilizi iniziati dal 2017 ecc . E presente comunque un elenco esaustivo dei lavori coinvolti all’interno del portale dedicato al quale si può accedere o con le credenziali già utilizzate per la comunicazione dell’ecobonus al 65% oppure creandosi un account per chi accede per la prima volta.

La compilazione della comunicazione è abbastanza semplice, prevede la compilazione di campi relativi all’edificio ed al titolo di possesso oltre a valori obbligatori e facoltativi che variano secondo il tipo di lavoro eseguito.

E’ importante sapere che la mancata comunicazione all’ENEA entro i termini sopraindicati senza una successiva remissione in bonis con il relativo pagamento della sanzione di euro 258,00 comporta la decadenza del beneficio fiscale.

 

Per una vostra maggiore informazione si riporta:

Portale Enea specificatamente indicato per dichiarare gli interventi effettuati nel 2018 che abbiano comportato miglioramento energetico:

https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp

Elenco degli interventi che dovranno essere denunciati:

http://www.acs.enea.it/

 

Rag. Paola Micaelli
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