Sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1 gennaio 2019, in cui la somma degli importi non assoggettati ad IVA (e non esenti da imposta di bollo) è di ammontare superiore ad euro 77,47 euro scatta l’obbligo di versare telematicamente l’imposta di bollo dovuta per ogni trimestre.

La scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo attinente alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è fissata per il 20 del mese successivo. In altre parole il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche dovrà avvenire entro le date del 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio di ogni anno.

Per quanto riguarda il 2018 invece, il pagamento dell’imposta di bollo è dovuto entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e quindi entro il 30 aprile 2019.

Il pagamento va assolto mediante versamento con modello F24 compilando la sezione Erario ed utilizzando:

  • Il codice tributo 2501 per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018
  • Il codice tributo 2521 per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre
  • Il codice tributo 2522 per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre
  • Il codice tributo 2523 per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre
  • Il codice tributo 2524 per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre

 

Dott. Francesco Galassi

DOTTORE COMMERCIALISTA & REVISORE LEGALE Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa n. 824 sez. A. Si occupa principalmente di Consulenza Bancaria, Contabile e Fiscale, Valutazione Aziendale, Analisi Strategica e Gestione Crisi.

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